| name | relazione-tecnica-requisiti-minimi-dlgs192 |
| description | Supporto documentale al progettista e al direttore dei lavori per la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia (la 'relazione ex legge 10'), ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8 (con le sanzioni dell'art. 15, commi 1, 3, 4). Aiuta il tecnico a collocare correttamente questo elaborato: chi la redige - il progettista o i progettisti nelle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inserendo calcoli e verifiche - e come va depositata dal proprietario in doppia copia presso le amministrazioni competenti contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla domanda di titolo abilitativo (art. 8 c. 1); le esclusioni (pompa di calore fino a 15 kW e sostituzione del generatore sotto la soglia del DM 37/2008); la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza (rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore) per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti (c. 1-bis); l'asseverazione di conformità delle opere alla relazione e l'attestato di qualificazione energetica che il direttore dei lavori presenta al comune con la fine lavori, pena l'inefficacia della dichiarazione di fine lavori (c. 2); la conservazione presso il comune e gli accertamenti e ispezioni in corso d'opera o entro cinque anni (cc. 3-5); il regime di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 15 c. 1) e le sanzioni al professionista per relazione non conforme agli schemi (700-4200 euro, art. 15 c. 3) e al direttore dei lavori per omessa asseverazione (1000-6000 euro, art. 15 c. 4). Use when an engineer or architect (as designer or works director) must frame the energy-compliance technical report and its deposit/asseveration duties for a building project under D.Lgs. 192/2005 art. 8; it is a documentary aid and does NOT draft the report, does NOT perform the energy calculations/verifications (see the minimum-requirements decree DM 26/6/2015), does NOT cover the APE (art. 6), and does NOT replace the designer or the works director. |
| license | MIT |
| area | energia-incentivi |
| title | Relazione tecnica requisiti minimi energetici (D.Lgs. 192/2005 art. 8) |
| summary | Inquadra la relazione tecnica di progetto sui requisiti minimi energetici ('ex legge 10') - D.Lgs. 192/2005 art. 8: chi la redige e quando si deposita, esclusioni, sistemi alternativi, asseverazione del DL a fine lavori, controlli e sanzioni (art. 15 c. 3-4). Non la redige. |
| normative_refs | ["D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - art. 8 (relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) e art. 15, commi 1, 3, 4 (sanzioni)","Rinvio (non riprodotti): DM 26/6/2015 (requisiti minimi), decreto MiSE con gli schemi di relazione, DM 37/2008 (soglia generatore), D.Lgs. 192/2005 art. 6 (APE) e art. 7 (esercizio impianti)"] |
| version | 0.1.0-alpha |
| status | alpha |
| tags | ["relazione-tecnica","legge-10","dlgs-192-2005","requisiti-minimi","efficienza-energetica"] |
Relazione tecnica di rispondenza ai requisiti minimi - ex legge 10 (D.Lgs. 192/2005 art. 8)
Quando usare questa skill
Usala quando un ingegnere o architetto (come progettista o direttore dei lavori) deve
collocare correttamente la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia (la storica "relazione ex legge 10")
in un intervento edilizio/impiantistico, secondo il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8 (con
le sanzioni dell'art. 15):
- chi la redige e cosa deve contenere (calcoli e verifiche), quando e dove si
deposita (art. 8 c. 1);
- le esclusioni e la valutazione dei sistemi alternativi (cc. 1, 1-bis);
- l'asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori e i controlli del Comune (cc. 2-5);
- il regime sanzionatorio per professionista e direttore dei lavori (art. 15 cc. 1, 3, 4).
Per l'APE (attestato di prestazione energetica, art. 6) usa
attestato-prestazione-energetica-dlgs192; per le verifiche numeriche (trasmittanza, requisiti
del DM 26/6/2015) usa trasmittanza-termica-opache-dm2015. Questa copre l'adempimento della
relazione tecnica (art. 8), non i calcoli.
Chi la redige, cosa contiene, dove si deposita (art. 8, c. 1)
- Chi: il progettista o i progettisti, nelle rispettive competenze edili, impiantistiche
termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriscono i calcoli e le verifiche previsti
dal decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza ai requisiti.
- Deposito: il proprietario (o chi ne ha titolo) la deposita in doppia copia presso le
amministrazioni competenti, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla
domanda di titolo abilitativo.
- Esclusioni: adempimenti e relazione non dovuti per installazione di pompa di calore <=
15 kW e per sostituzione del generatore di calore sotto la soglia del DM 37/2008.
- Schemi: gli schemi e le modalita' di compilazione sono definiti con decreto MiSE
(rinvio; un periodo e' stato abrogato dal D.Lgs. 48/2020), per nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti e riqualificazioni energetiche.
Sistemi alternativi ad alta efficienza (art. 8, c. 1-bis)
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti, la relazione include una valutazione
di fattibilita' tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza
(fornitura da fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento/teleraffrescamento,
pompe di calore, sistemi di monitoraggio/controllo attivo dei consumi), documentata e
disponibile a fini di verifica.
Asseverazione a fine lavori e controlli (art. 8, cc. 2-5)
- Asseverazione (c. 2): a fine lavori il direttore dei lavori assevera la conformita'
delle opere (e delle varianti) alla relazione tecnica e l'attestato di qualificazione energetica
(AQE) dell'edificio come realizzato, presentandoli al Comune con la dichiarazione di fine
lavori. Senza tale documentazione asseverata la fine lavori e' inefficace a qualsiasi
titolo.
- Conservazione e controlli (cc. 3-5): il Comune conserva copia ed esegue accertamenti e
ispezioni in corso d'opera o entro cinque anni dalla fine lavori, anche su richiesta di
committente/acquirente/conduttore (a spese del richiedente).
Regime e sanzioni (art. 15, cc. 1, 3, 4)
- Dichiarazione sostitutiva (c. 1): la relazione tecnica, l'asseverazione e l'AQE (oltre ad APE
e rapporto di controllo) sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.
47 DPR 445/2000).
- Sanzione al professionista (c. 3): il professionista che rilascia la relazione tecnica non
conforme agli schemi/modalita' (art. 8, cc. 1 e 1-bis) e' punito con sanzione da 700 a 4200
euro (con comunicazione all'ordine/collegio).
- Sanzione al direttore dei lavori (c. 4): il DL che omette di presentare al Comune
l'asseverazione e l'AQE prima del rilascio dell'agibilita' e' punito con sanzione da
1000 a 6000 euro.
Cosa NON fa (limiti)
- Non redige la relazione tecnica ne' l'asseverazione/AQE; non esegue i calcoli e le
verifiche energetiche (rinvio a
trasmittanza-termica-opache-dm2015 e al DM 26/6/2015).
- Non riproduce gli schemi di relazione del decreto attuativo MiSE ne' i requisiti numerici
del DM 26/6/2015.
- Non copre l'APE (art. 6, skill dedicata), l'esercizio degli impianti (art. 7) ne' i
commi 2 e 5-10 dell'art. 15 (controlli e sanzioni APE/impianti).
Sotto-attivita'
| Task | Descrizione |
|---|
inquadra-relazione-deposito | Stabilisce se la relazione tecnica e' dovuta, chi la redige, cosa contiene (incl. sistemi alternativi) e come/quando si deposita (art. 8 cc. 1, 1-bis) |
inquadra-asseverazione-sanzioni | Inquadra l'asseverazione del DL a fine lavori, i controlli del Comune e le sanzioni a professionista e DL (art. 8 cc. 2-5; art. 15 cc. 1, 3, 4) |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni):
cc. 1 (relazione e deposito, esclusioni), 1-bis (sistemi alternativi), 2 (asseverazione del DL a
fine lavori), 3-5 (conservazione, accertamenti e ispezioni); art. 15 (Sanzioni): cc. 1
(dichiarazione sostitutiva), 3 (professionista, 700-4200 euro), 4 (direttore dei lavori, 1000-6000
euro).
- Citati come rinvio (non riprodotti): DM 26/6/2015 (requisiti minimi), decreto MiSE con
gli schemi di relazione, DM 37/2008 (soglia generatore), art. 6 (APE), art. 7
(esercizio impianti), DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/dlgs-192-2005-art8-15.md,
references/estratti/relazione-tecnica-checklist.md.
Avvertenza
Skill di supporto documentale per il tecnico (progettista, direttore dei lavori): inquadra
l'adempimento della relazione tecnica ex legge 10 e la sua collocazione procedurale. La redazione
della relazione, l'esecuzione dei calcoli/verifiche e l'asseverazione restano responsabilita'
del progettista e del direttore dei lavori, sul testo vigente dell'art. 8 e del DM 26/6/2015.
La skill non sostituisce il progettista, il direttore dei lavori ne' la lettura dell'art. 8 e
dei decreti attuativi.