| name | valutazione-rischio-biologico-dlgs81 |
| description | Supporto documentale al RSPP/ASPP, al datore di lavoro e al tecnico della sicurezza per l'inquadramento della valutazione e gestione del rischio da esposizione ad agenti biologici secondo il D.Lgs. 81/2008, Titolo X (artt. 266-280). Aiuta a inquadrare il campo di applicazione e le definizioni di agente biologico, microrganismo e coltura cellulare; la classificazione degli agenti biologici nei quattro gruppi a seconda del rischio di infezione (gruppo 1 poche probabilita', gruppo 2 malattie possibili con propagazione poco probabile e misure disponibili, gruppo 3 malattie gravi con propagazione possibile e misure disponibili, gruppo 4 malattie gravi con elevata propagazione e senza misure), con l'allegato XLVI e la regola del gruppo piu' elevato in caso di dubbio; la valutazione del rischio integrata nel DVR con la buona prassi microbiologica, la rivalutazione almeno triennale, le attivita' dell'allegato XLIV e il programma di emergenza per i gruppi 3 e 4; le misure tecniche, organizzative e procedurali (limitazione degli esposti, segnale di rischio biologico dell'allegato XLV, procedure di emergenza, smaltimento dei rifiuti) e le misure igieniche (servizi con docce, indumenti separati, DPI disinfettati, divieti nelle aree a rischio); la sorveglianza sanitaria con vaccini e allontanamento; e il registro degli esposti dei gruppi 3 e 4 e degli eventi accidentali, con la tenuta tramite l'RSPP, le comunicazioni all'organo di vigilanza e la conservazione fino a dieci o quaranta anni. Use when a safety engineer, RSPP/ASPP or employer must frame the assessment and management of exposure to biological agents at work under the Italian D.Lgs. 81/2008 Title X; it is a documentary aid and does NOT draft the risk assessment document (DVR), does NOT classify the individual agents, does NOT reproduce Annexes XLIV/XLV/XLVI or define containment levels, and does NOT replace the employer, the RSPP or the occupational physician. |
| license | MIT |
| area | sicurezza-lavoro-cantieri |
| title | Rischio da agenti biologici sul lavoro (D.Lgs 81/2008 Titolo X) |
| summary | Inquadra il rischio da agenti biologici (D.Lgs 81/2008 Titolo X, artt. 266-280): definizioni e classificazione nei 4 gruppi, valutazione del rischio e integrazione del DVR, misure tecniche e igieniche, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti dei gruppi 3 e 4. |
| normative_refs | ["D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo X, artt. 266-280 (esposizione ad agenti biologici: definizioni, classificazione in 4 gruppi, valutazione, misure, sorveglianza, registro esposti)","Richiamati (non riprodotti): Allegati XLIV/XLV/XLVI D.Lgs 81/2008; artt. 17, 41, 42; D.Lgs. 106/2009; ISPESL ora INAIL (L. 122/2010)"] |
| version | 0.1.0-alpha |
| status | alpha |
| tags | ["agenti-biologici","rischio-biologico","dlgs-81-2008","valutazione-rischio","sorveglianza-sanitaria"] |
Rischio da agenti biologici sul lavoro (D.Lgs 81/2008 Titolo X)
Quando usare questa skill
Usala quando un RSPP/ASPP, un datore di lavoro o un tecnico della sicurezza deve
inquadrare la valutazione e gestione del rischio da esposizione ad agenti biologici secondo il
D.Lgs. 81/2008, Titolo X (artt. 266-280):
- definizioni e classificazione degli agenti biologici in 4 gruppi (§267, §268);
- valutazione del rischio con integrazione del DVR (§271);
- misure tecniche/organizzative/procedurali e igieniche (§272, §273);
- sorveglianza sanitaria e registro degli esposti (§279, §280).
Non è uno strumento che redige il DVR o classifica i singoli agenti: è un supporto documentale che
inquadra classificazione, obblighi e adempimenti.
Cosa fa
| Sotto-attività | Descrizione |
|---|
inquadra-classificazione-valutazione-biologico | Campo, definizioni, classificazione in 4 gruppi, valutazione del rischio e misure tecniche/igieniche (artt. 266-273) |
inquadra-sorveglianza-registro-biologico | Sorveglianza sanitaria (vaccini, allontanamento) e registro degli esposti e degli eventi accidentali (artt. 279-280) |
Punti chiave (verificati sul testo)
- Definizioni (§267): agente biologico (microrganismo anche OGM, coltura cellulare, endoparassita
umano) che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
- Classificazione (§268): 4 gruppi per rischio di infezione (1 poche probabilità; 2 malattie
possibili, propagazione poco probabile, misure disponibili; 3 malattie gravi, propagazione possibile,
misure disponibili; 4 malattie gravi, elevata propagazione, niente misure); in dubbio → gruppo più
elevato; allegato XLVI per i gruppi 2/3/4.
- Valutazione (§271): integrata nel DVR (art. 17); buona prassi microbiologica; rivalutazione
ogni 3 anni; allegato XLIV (rischio potenziale); programma di emergenza per i gruppi 3/4;
RLS consultato.
- Misure (§272-273): limitare gli esposti, segnale di rischio biologico (allegato XLV), procedure
di emergenza, smaltimento rifiuti; docce, indumenti separati, DPI disinfettati, divieti nelle
aree a rischio.
- Sorveglianza (§279): art. 41 se necessaria; vaccini per i non immuni; allontanamento (art.
42).
- Registro esposti (§280): solo gruppi 3/4; tenuto tramite l'RSPP, accesso MC e RLS;
conservazione 10 anni (40 anni per agenti con infezioni latenti/gravi sequele).
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo X, artt. 266-280 - testo vigente su Normattiva (indice
pinnato a
!vig=2026-07-17, SHA256 18fbc542..., codice 008G0104), articoli letti via caricaArticolo
(formato AKN) e trascritti verbatim.
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.
Limiti
- Non redige il DVR né la valutazione del rischio; non classifica i singoli agenti biologici.
- Non riproduce gli Allegati XLIV/XLV/XLVI né definisce i livelli di contenimento (artt.
274-275).
- Non tratta gli agenti chimici (Titolo IX Capo I, skill
valutazione-rischio-chimico-dlgs81) né i
cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II, skill valutazione-rischio-cancerogeni-mutageni-dlgs81).
La skill è un supporto documentale: non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP o il medico competente,
né la lettura degli artt. 266-280 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi allegati.