| name | valutazione-rischio-chimico-dlgs81 |
| description | Supporto documentale al datore di lavoro, all'RSPP e al tecnico della sicurezza per la valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi e le relative misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza), Titolo IX, Capo I, artt. 222-227. Aiuta a inquadrare le definizioni di agente chimico e di agente chimico pericoloso secondo la classificazione del regolamento CLP (CE) 1272/2008, il valore limite di esposizione professionale dell'Allegato XXXVIII, la distinzione tra pericolo e rischio (art. 222); la valutazione dei rischi che confluisce nel documento di valutazione dei rischi dell'articolo 28, con le proprieta' pericolose, le schede di sicurezza del fornitore ai sensi del regolamento REACH (CE) 1907/2006, il livello, il modo e la durata dell'esposizione, i valori limite, l'effetto combinato di piu' agenti, le attivita' nuove da valutare preventivamente e l'aggiornamento periodico (art. 223); le misure e i principi generali di prevenzione con la deroga per il rischio basso e irrilevante che esclude gli articoli 225, 226, 229 e 230 (art. 224); le misure specifiche con la sostituzione e l'ordine di priorita' - controlli tecnici, misure collettive, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria - le misurazioni con le metodiche dell'Allegato XLI, il superamento del valore limite e la comunicazione all'organo di vigilanza, le sostanze infiammabili o instabili (art. 225); le disposizioni in caso di incidenti o emergenze, con procedure, esercitazioni, sistemi d'allarme e piano di emergenza (art. 226); l'informazione e la formazione dei lavoratori, con l'accesso alle schede di sicurezza e l'etichettatura di contenitori e condutture (art. 227). Use when an employer, prevention manager (RSPP), or safety technician must frame the chemical risk assessment and the related prevention and protection measures under D.Lgs. 81/2008; it is a documentary aid and does NOT draft the risk assessment (DVR), does NOT perform measurements or apply estimation algorithms, does NOT reproduce annexes XXXVIII/XLI or the CLP/REACH regulations, and does NOT replace the employer, the RSPP, the occupational physician, or the chemist. |
| license | MIT |
| area | sicurezza-lavoro-cantieri |
| title | Valutazione del rischio chimico - agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/2008) |
| summary | Inquadra la valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/2008 artt. 222-227): definizioni e VLEP (222), valutazione nel DVR ex art. 28 (223), misure generali con deroga rischio basso (224), misure specifiche con gerarchia e misurazioni (225), emergenze (226), formazione (227). |
| normative_refs | ["D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo IX, Capo I, artt. 222-227: definizioni, valutazione dei rischi, misure generali e specifiche, emergenze, informazione e formazione","Rinvio (non riprodotti): Allegati XXXVIII (VLEP) e XLI (misurazioni) D.Lgs. 81/2008; Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e 1907/2006 (REACH); artt. 28 (DVR), 229-230 (sorveglianza sanitaria)"] |
| version | 0.1.0-alpha |
| status | alpha |
| tags | ["rischio-chimico","agenti-chimici-pericolosi","dlgs-81-2008","dvr","sicurezza-lavoro"] |
Valutazione del rischio chimico - agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/2008 artt. 222-227)
Quando usare questa skill
Usala quando un datore di lavoro, un RSPP o un tecnico della sicurezza deve inquadrare
la valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi e le relative misure di
prevenzione e protezione, secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza), Titolo
IX, Capo I, artt. 222-227:
- definizioni e VLEP (art. 222);
- valutazione dei rischi dentro il DVR ex art. 28 (art. 223);
- misure generali e deroga per rischio basso/irrilevante (art. 224);
- misure specifiche con sostituzione, gerarchia e misurazioni (art. 225);
- incidenti/emergenze (art. 226) e informazione/formazione (art. 227).
Non è uno strumento che redige il DVR o la valutazione, né esegue misurazioni o applica algoritmi di
stima del rischio: è un supporto documentale che inquadra obblighi, contenuti e gerarchia delle
misure.
Cosa fa
| Sotto-attività | Descrizione |
|---|
inquadra-valutazione-rischio-chimico | Inquadra definizioni (222), contenuti e criteri della valutazione ex art. 28 (223) e la deroga per rischio basso/irrilevante (224) |
inquadra-misure-emergenze-formazione | Inquadra la gerarchia delle misure specifiche e le misurazioni (225), le disposizioni per incidenti/emergenze (226) e l'informazione/formazione (227) |
Punti chiave (verificati sul testo)
- Definizioni (art. 222): agente chimico pericoloso = classificato pericoloso secondo il CLP
(Reg. CE 1272/2008) o con VLEP dell'Allegato XXXVIII; distinzione pericolo vs rischio.
- Valutazione (art. 223): dentro il DVR (art. 28); considera proprietà pericolose, schede di
sicurezza REACH, esposizione, VLEP, effetto combinato; preventiva per attività nuove;
aggiornata periodicamente.
- Misure generali (art. 224): eliminare/ridurre al minimo; deroga se rischio basso e
irrilevante (non si applicano artt. 225, 226, 229, 230).
- Misure specifiche (art. 225): sostituzione, poi gerarchia (controlli tecnici → misure
collettive → DPI → sorveglianza sanitaria); misurazioni (Allegato XLI) e VLEP; superamento del
VLEP → cause rimosse e comunicazione all'organo di vigilanza.
- Emergenze (art. 226): procedure, esercitazioni, DPI, sistemi d'allarme, piano.
- Informazione/formazione (art. 227): dati della valutazione, schede di sicurezza, etichettatura
di contenitori e condutture (Titolo V).
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) - Titolo IX, Capo I, artt. 222-227 - testo
vigente su Normattiva (indice pinnato a
!vig=2026-07-17, codice 008G0104, idGruppo 41).
Dettaglio in references/sources.yaml, references/fonti/, references/estratti/.
Limiti
- Non redige il DVR né la valutazione del rischio chimico; non esegue misurazioni né applica
algoritmi di stima (es. modelli tipo MoVaRisCh).
- Non riproduce gli Allegati XXXVIII/XLI né i regolamenti CLP (1272/2008) e REACH
(1907/2006).
- Non tratta i cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II), l'amianto (Capo III) né le atmosfere
esplosive (Titolo XI, skill
atex-luoghi-lavoro-dlgs81) se non nei richiami.
La skill è un supporto documentale: non sostituisce il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente
o il chimico, né la lettura degli artt. 222-227 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi allegati.